A: DOCENTI
PERSONALE ATA
Oggetto: FERIE PERSONALE DOCENTE ED ATA
Premessa
Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall’articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.
- Legge 24 dicembre 2012, 228 (Legge di Stabilità 2013).
- 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipenden- temente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valu- tative. Durante il resto dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, 95.
- 5, comma 8 (modificato dall’art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio ge- nerale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il per- sonale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
- 38: modifica l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
- Dichiarazione congiunta 2 allegata al CCNL 2019-2021.
- Chiarisce che, in base alle circolari applicative delL. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
- decesso;
- malattia e infortunio;
- Chiarisce che, in base alle circolari applicative delL. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e asso- luta;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.
- Dichiarazione congiunta 2 allegata al CCNL 2019-2021.
- Modalità di fruizione delle ferie
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:
- Periodi di fruizione:
- I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle fe- rie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
- vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
- I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle fe- rie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
- ponti e festività;
- periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).
- Ferie durante l’attività didattica:
- è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
- le ferie devono essere state maturate
- la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri ag- giuntivi per l’amministrazione.
- è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
- Docenti con contratto fino al 30 giugno:
- devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di frui- zione
- Docenti con contratto fino al 31 agosto:
- non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le ecce- zioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie
- Supplenti brevi e saltuari:
- le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e sal- tuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti
Comunicazione importante: sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.
Si richiama l’attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:
- si sottolinea l’importanza di richiedere esplicitamente le L’istituto non può asse- gnarle automaticamente;
- come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie – a fronte dell’in- formazione adeguata della scuola – durante i periodi di sospensione delle lezioni fa per- dere il diritto all’indennità L’istituto non è tenuto a corrispondere tale inden- nità in assenza di una formale richiesta di fruizione.
Si invita – alla luce di tutto questo – il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l’efficienza e la continuità del servizio scolastico.
Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all’ufficio del personale dell’istituto.
- Supplenti brevi e saltuari:
- Periodi di fruizione:
da Fiis01400v-psc